Cos’è la psicologia forense?
La psicologia forense è una branca della psicologia giuridica che si occupa di indagare i fattori psicologici rilevanti ai fini di una valutazione giudiziaria. Questa indagine può essere svolta sia in ambito penale sia in ambito civile.
In ambito penale lo psicologo può essere chiamato come consulente tecnico di parte o d'ufficio per valutare la capacità di intendere e di volere, la pericolosità sociale, la capacità di stare in giudizio, la capacità a testimoniare o presso il tribunale di sorveglianza per l’affidamento in prova ai servizi sociali, può ricoprire il ruolo di giudice onorario (a fianco dei giudici togati) all'interno del collegio del tribunale di sorveglianza e del tribunale per i minorenni.
In ambito civile si occupa di consulenze per l’affidamento dei minori, in provvedimenti per la limitazione della potestà, adozione, autorizzazione al matrimonio per il minore emancipato, l’affidamento etero-familiare, interruzione di gravidanza per minorenni, risarcimento danni, interdizione/inibizione/amministrazione di sostegno, cambiamento di genere sessuale, accertamento dell’incapacità per l’annullamento di negozi (matrimonio, contratto, testamento, donazioni).
Il mio lavoro nel settore della psicologia forense è proprio quello sopra descritto nell’ambito dei procedimenti civili.
Infatti, dal 2011 svolgo l'attività di Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU)
La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) e uno strumento d’indagine che si utilizza in ambito giudiziario. E’ una valutazione specialistica che viene richiesta dal Giudice e affidata ad un esperto competente nella materia oggetto dell’indagine, in modo che questi effettui uno studio e un’analisi approfondita su ambiti di conoscenza a lui estranei, fornendo tutte le informazioni utili alla sua decisione (v. art. 61 codice di procedura civile).
In ambito civile, nei casi di separazioni e/o divorzi conflittuali, affidamento dei figli, adozioni, ecc., la funzione della CTU e quella di fornire al Giudice notizie supplementari oltre a quelle già in suo possesso, quali storia giuridica precedente, documentazione presentata dagli avvocati, eventuali relazioni dei servizi sociali, ecc. In particolare, il Giudice chiede al CTU psicologo un approfondimento sui temi legati alla qualità dei legami familiari tra il minore e gli adulti di riferimento, alle caratteristiche personologiche dei genitori, alla loro capacita genitoriale, alle migliori condizioni di affido per garantire una crescita sana e armonica del minore.
L’istituto giuridico della CTU in caso di separazioni coniugali costituisce uno strumento di indagine e di cognizione, e, come tale, può rappresentare, ove possibile, uno spazio di conoscenza utile a promuovere nelle parti in causa una maggiore consapevolezza delle problematiche in essere, in virtù dell’evoluzione della situazione familiare nella direzione di tutela dell’interesse del minore.
La CTU, quale indagine valutativa, non ha fini terapeutici o di mediazione. Tuttavia, avendo come fine ultimo quello di salvaguardare la crescita armonica del minore, la CTU può rappresentare anche uno strumento di contenimento del conflitto genitoriale, favorendo il raggiungimento di soluzioni condivise tra le varie parti e la mobilitazione di risorse genitoriali e familiari utili al benessere del minore.
Svolgo perizie nell'ambito delle Separazioni giudiziali
La separazione giudiziale è un procedimento attraverso il quale uno solo dei coniugi o ciascuno di essi con proprio ricorso autonomo (in questo caso si hanno due iniziative distinte che verranno riunite) chiedono al Tribunale competente di pronunciare una sentenza di separazione che regoli i loro rapporti, essendo cessata la convivenza tra loro. La separazione giudiziale si distingue da quella consensuale perché in quest'ultima i coniugi sono d'accordo sia nel richiedere al Tribunale la separazione, sia su come regolare i loro rapporti circa l'affidamento dei figli, l'assegnazione della casa coniugale e le questioni economiche e patrimoniali.
Sempre dal 2011 svolgo l'attività di Consulente Tecnico di Parte (CTP)
Nell’ambito di un procedimento civile , nei casi di separazioni e/o divorzi conflittuali, il Giudice può nominare un Consulente esperto nella materia oggetto dell’indagine (CTU), in modo che questi effettui uno studio e un’analisi approfondita su ambiti di conoscenza a lui estranei, fornendo tutte le informazioni utili alla sua decisione. Le parti in causa, nel caso delle separazioni i due ex coniugi, possono nominare a loro volta, tramite i rispettivi avvocati, un Consulente di Parte ciascuno.
Il Consulente Tecnico di Parte (CTP) viene nominato al fine di garantire la corretta tutela dei diritti del proprio cliente nell’ambito del processo.
Il CTP ha il diritto di assistere a tutte le indagini indicate dal CTU.
Durante le operazioni peritali il CTP può presentare delle istanze o delle osservazioni di cui il consulente tecnico d’Ufficio dovrà tenere conto, e può stilare una relazione a conclusione del proprio operato. In particolare, partecipa alle udienze del Giudice ogni volta che vi interviene il CTU, e pone chiarimenti e controdeduzioni sui risultati delle indagini tecniche.
Inoltre il CTP deve impegnarsi affinchè il CTU e il consulente tecnico di controparte adottino metodologie corrette ed esprimano pareri pertinenti ai dati raccolti e sostenuti dalla letteratura specialistica. Il CTP, sempre nell’interesse primario di tutelare i minori coinvolti nella vertenza giudiziaria, si astiene dal consultarli e/o ascoltarli direttamente o comunque in occasioni esterne alla CTU, anche nel caso in cui gli venisse richiesto dal cliente e/o dall’avvocato, evitando cosi ogni possibile contatto, come indicato dal codice deontologico degli psicologi italiani (art.31) e da specifiche linee guida accreditate in campo psico-giuridico.
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